D.P.C.M. 716/1994
Art. 22 — Mobilita' fra strutture del Servizio sanitario nazionale e servizi centrali periferici del Ministero della sa…
Art. 22. Mobilita' fra strutture del Servizio sanitario nazionale e servizi centrali periferici del Ministero della sanita' e di altre pubbliche amministrazioni 1. Per la disciplina della mobilita' fra le strutture del Servizio sanitario nazionale ed i servizi centrali e periferici del Ministero della sanita' e con le altre pubbliche amministrazioni si provvede con autonomo regolamento in attuazione del comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Nota all'art. 22: - Per il riferimento all'art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993 vedi in nota alle premesse.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 80/03 — Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amautoritativoha disposto (con l'articolo 43, comma 3) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha confermato (con l'art. 72, comma 1, lettera w)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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