Decreto legislativo 66/2010
Art. 1546 — Gradi gerarchici
Art. 1546. Gradi gerarchici 1. L'ordinamento gerarchico dei cappellani militari e' costituito dai seguenti gradi: a) terzo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di colonnello; b) secondo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di tenente colonnello; c) primo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di maggiore; d) cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di capitano; e) cappellano militare addetto, assimilato di rango al grado di tenente. 2. La corrispondenza dei gradi dei cappellani militari con quelli degli ufficiali delle Forze armate e' riportata nel regolamento.
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