Decreto legislativo 66/2010
Art. 1545 — Collocamento in congedo assoluto
Art. 1545. Collocamento in congedo assoluto 1. Il Vicario generale militare e gli ispettori cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del 68° anno di eta'.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.