Decreto legislativo 66/2010
Art. 1544 — Richiami in servizio
Art. 1544. Richiami in servizio 1. Il Vicario generale militare e gli ispettori nella riserva possono essere richiamati in servizio temporaneo, su proposta dell'Ordinario militare, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, se sono vacanti i corrispondenti posti organici. 2. In tempo di guerra si puo' far luogo al richiamo in temporaneo servizio degli ispettori nella riserva indipendentemente dal verificarsi di vacanze organiche.
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