Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 1544
Decreto legislativo 66/2010

Art. 1544 — Richiami in servizio

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1544parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1544. Richiami in servizio 1. Il Vicario generale militare e gli ispettori nella riserva possono essere richiamati in servizio temporaneo, su proposta dell'Ordinario militare, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, se sono vacanti i corrispondenti posti organici. 2. In tempo di guerra si puo' far luogo al richiamo in temporaneo servizio degli ispettori nella riserva indipendentemente dal verificarsi di vacanze organiche.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 1543 Art. 1545 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.