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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1543 — Cessazione dall'ufficio

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Art. 1543. Cessazione dall'ufficio 1. L'Ordinario militare che cessa dall'ufficio per eta' o d'autorita' ne conserva la qualifica a titolo onorario. 2. Il Vicario generale militare e gli ispettori che cessano dall'ufficio per eta', d'autorita', per infermita' o a domanda, sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'.

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