Decreto legislativo 66/2010
Art. 1542 — Norma di rinvio per il Vicario e gli ispettori
Art. 1542. Norma di rinvio per il Vicario e gli ispettori 1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni della presente sezione, per il Vicario generale e per gli ispettori si osservano le norme sullo stato giuridico dei cappellani militari.
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