Decreto legislativo 66/2010
Art. 1541 — Trattamento di quiescenza
Art. 1541. Trattamento di quiescenza 1. L'Ordinario militare, il Vicario generale militare e gli ispettori che cessano dall'ufficio per eta' o d'autorita' hanno diritto al trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 1625.
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