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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1540 — Cessazione dall'ufficio d'autorita'

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1540parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1540. Cessazione dall'ufficio d'autorita' 1. Ancor prima del compimento dei limiti di eta' previsti dall'articolo 1539 e indipendentemente dalla durata del servizio prestato, l'Ordinario militare, il Vicario generale militare e gli ispettori possono essere sollevati dall'ufficio d'autorita', previa intesa con la superiore autorita' ecclesiastica.

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