Decreto legislativo 66/2010
Art. 1540 — Cessazione dall'ufficio d'autorita'
Art. 1540. Cessazione dall'ufficio d'autorita' 1. Ancor prima del compimento dei limiti di eta' previsti dall'articolo 1539 e indipendentemente dalla durata del servizio prestato, l'Ordinario militare, il Vicario generale militare e gli ispettori possono essere sollevati dall'ufficio d'autorita', previa intesa con la superiore autorita' ecclesiastica.
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