Decreto legislativo 66/2010
Art. 1539 — Cessazione dall'ufficio per limiti di eta'
Art. 1539. Cessazione dall'ufficio per limiti di eta' 1. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare possono conservare l'ufficio fino al compimento del 65° anno di eta'. 2. Gli ispettori possono conservare l'ufficio fino al compimento del 63° anno di eta'.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.