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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1539 — Cessazione dall'ufficio per limiti di eta'

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1539parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1539. Cessazione dall'ufficio per limiti di eta' 1. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare possono conservare l'ufficio fino al compimento del 65° anno di eta'. 2. Gli ispettori possono conservare l'ufficio fino al compimento del 63° anno di eta'.

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