Decreto legislativo 66/2010
Art. 1547 — Stato giuridico
Art. 1547. Stato giuridico 1. Lo stato giuridico dei cappellani militari e' costituito dal loro stato di sacerdoti cattolici e dal complesso dei doveri e diritti inerenti al grado di cappellano militare, secondo le disposizioni del presente codice.
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