Decreto legislativo 66/2010
Art. 1430 — Riabilitazione
Art. 1430. Riabilitazione 1. La riabilitazione del condannato ripristina a tutti gli effetti, dal giorno in cui e' decretata, le perdute concessioni delle decorazioni, di cui all'articolo 1425, o delle distinzioni onorifiche di guerra ed elimina l'incapacita' a conseguirle. 2. Se la privazione di dette decorazioni e distinzioni deriva dalla perdita della cittadinanza o del grado militare, il riacquisto della cittadinanza, o la reintegrazione nel grado, producono i medesimi effetti della riabilitazione.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.