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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1431 — Nuovi atti di valore

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1431parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1431. Nuovi atti di valore 1. Possono essere attribuiti agli ulteriori, o cospicui, o reiterati atti di valore, compiuti da chi e' incorso nella perdita delle decorazioni di cui all'articolo 1425 o delle distinzioni onorifiche di guerra, o che e' stato ritenuto incapace a conseguirle, gli stessi effetti della riabilitazione, su proposta o con provvedimento del Ministro competente, sentita, quando si tratta di medaglia o di croce al valor militare, la Commissione di cui all'articolo 85 del regolamento.

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