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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1429 — Decorrenza della perdita

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1429parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1429. Decorrenza della perdita 1. La perdita delle decorazioni prevista dall'articolo 1425, comma 1, insieme a quella dei benefici connessi, e la perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, prevista dall'articolo 1428, comma 1, decorrono dalla data di passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna. 2. La perdita o la sospensione delle ricompense al valore militare, decretate a termine dei precedenti articoli 1425, comma 2 e 1428, insieme a quella dei benefici connessi, e la perdita o la sospensione delle distinzioni onorifiche di guerra prevista dall'articolo 1428, comma 2, decorrono dalla data del relativo decreto presidenziale o della relativa determinazione ministeriale.

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