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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1327 — Generale e gradi corrispondenti

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Art. 1327. Generale e gradi corrispondenti 1. Al generale di corpo d'armata, all'ammiraglio di squadra e al generale di squadra aerea, in servizio permanente effettivo, puo' essere conferito, rispettivamente, il grado di generale o di ammiraglio, prescindendo dall'ordine di anzianita'. 2. Il conferimento del grado suddetto e' effettuato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

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