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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1326 — Definizione

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1326parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1326. Definizione 1. Le disposizioni contenute nel presente capo, si applicano nel periodo che ha inizio con la data di dichiarazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale e che termina col 31 dicembre dell'anno in cui e' dichiarata la cessazione dello stato di guerra o della grave crisi internazionale. 2. Continuano ad applicarsi le norme contenute nei capi precedenti del presente titolo, salvo quanto stabilito dalle disposizioni che seguono.

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