Decreto legislativo 66/2010
Art. 1328 — Aiutante di battaglia
Art. 1328. Aiutante di battaglia 1. Ai sottufficiali, ai graduati e ai militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, per azioni compiute in guerra o in grave crisi internazionale, puo' essere conferito il grado di aiutante di battaglia. 2. Il grado di aiutante di battaglia e' superiore al grado di primo maresciallo e corrispondenti. 3. Il grado di aiutante di battaglia si conserva anche se e' dichiarata la cessazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale. 4. Agli aiutanti di battaglia non provenienti dal servizio permanente puo' essere eccezionalmente concesso il passaggio in servizio permanente per merito di guerra.
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