Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 1278
Decreto legislativo 66/2010

Art. 1278 — Periodi minimi di permanenza nel grado

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1278parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1278. Periodi minimi di permanenza nel grado 1. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, per l'avanzamento al grado di primo maresciallo e' stabilito in 8 anni. 2. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta per esami, per l'avanzamento al grado di primo maresciallo e' stabilito in 4 anni. 3. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per la promozione ad anzianita' e' stabilito in: a) 2 anni per l'avanzamento a maresciallo ordinario e gradi corrispondenti; b) 7 anni per l'avanzamento a maresciallo capo e gradi corrispondenti.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 1277 Art. 1279 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.