Decreto legislativo 66/2010
Art. 1278 — Periodi minimi di permanenza nel grado
Art. 1278. Periodi minimi di permanenza nel grado 1. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, per l'avanzamento al grado di primo maresciallo e' stabilito in 8 anni. 2. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta per esami, per l'avanzamento al grado di primo maresciallo e' stabilito in 4 anni. 3. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per la promozione ad anzianita' e' stabilito in: a) 2 anni per l'avanzamento a maresciallo ordinario e gradi corrispondenti; b) 7 anni per l'avanzamento a maresciallo capo e gradi corrispondenti.
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