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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1277 — Forme di avanzamento

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Art. 1277. Forme di avanzamento 1. L'avanzamento avviene: a) ad anzianita', per il grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo; b) a scelta, per il grado di primo maresciallo; c) a scelta per esami per il grado di primo maresciallo.

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