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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1279 — Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli dell'Esercito italiano

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1279parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1279. Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli dell'Esercito italiano 1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento da maresciallo ordinario a maresciallo capo dell'Esercito italiano sono determinati in 3 anni di comando di plotone o reparti corrispondenti, oppure in 4 anni di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni, anche se compiuti in tutto o in parte da maresciallo. 2. Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa in base alle esigenze della Forza armata.

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