Decreto legislativo 66/2010
Art. 1259 — Ufficiali dell'Arma trasporti e materiali
Art. 1259. Ufficiali dell'Arma trasporti e materiali 1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento dell'Arma trasporti e materiali, in relazione al grado sono i seguenti: a) maggiore e capitano: corso di aggiornamento per ufficiali superiori dell'Arma; 3 mesi di esperimento pratico presso un reparto; b) tenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni dell'Arma; 3 mesi di esperimento pratico presso un reparto; c) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni dell'Arma ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento. 2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.
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