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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1260 — Ufficiali del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1260parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1260. Ufficiali del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano 1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del corpo degli ingegneri, in relazione al grado sono i seguenti: a) maggiore, capitano e tenente: 3 mesi di esperimento pratico; b) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento. 2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.

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