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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1258 — Ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1258parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1258. Ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni 1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, in relazione al grado sono i seguenti: a) maggiore e capitano: corso di aggiornamento per comandante di battaglione o gruppo; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando di battaglione o gruppo, dopo il corso in periodo di esercitazioni; b) tenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando di compagnia, squadrone o batteria, dopo il corso, in periodo di esercitazioni; c) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento. 2. I periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado sono i seguenti: a) maggiore: 1 anno di servizio di cui 6 mesi di comando di battaglione o gruppo o comando equipollente; b) capitano: un anno di comando di compagnia, squadrone o comando equipollente; c) tenente e sottotenente: un anno di comando di plotone o di sezione o comando equipollente. 3. Per gli incarichi equipollenti, in cui possono essere validamente compiuti i periodi minimi di comando, valgono quelli determinati per gli ufficiali in servizio permanente.

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