Decreto legislativo 66/2010
Art. 1087 — Ufficiale sospeso dalla promozione con determinazione del Ministro
Art. 1087. Ufficiale sospeso dalla promozione con determinazione del Ministro 1. L'ufficiale per il quale e' stata sospesa la promozione a norma dell'articolo 1074 e' nuovamente valutato per l'avanzamento entro sei mesi dalla data della sospensione della promozione, se si tratta di avanzamento ad anzianita', o in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla data predetta, se si tratta di avanzamento a scelta. All'ufficiale si applicano le disposizioni dell'articolo 1085, comma 2, lettere a) e b).
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.