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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1088 — Maturazione tardiva dei requisiti speciali per gli ufficiali

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1088parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1088. Maturazione tardiva dei requisiti speciali per gli ufficiali 1. All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni prescritte dagli articoli 1093 e 1096, e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette e' stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio, si applicano, quando e' valutato per l'avanzamento, le disposizioni dell'articolo 1085, comma 2, lettere a) e b). 2. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale e' valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al raggiungimento delle predette condizioni.

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