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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1086 — Ufficiale che ha cessato dalla carica di Ministro o Sottosegretario

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1086parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1086. Ufficiale che ha cessato dalla carica di Ministro o Sottosegretario 1. L'ufficiale non valutato in base all'articolo 1051, comma 1, e' valutato per l'avanzamento dopo che cessa dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione e' effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione dalla carica. All'ufficiale si applicano le disposizioni dell'articolo 1085, comma 2, lettere a) e b).

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