Decreto legislativo 66/2010
Art. 1074 — Sospensione facoltativa della promozione dell'ufficiale
Art. 1074. Sospensione facoltativa della promozione dell'ufficiale 1. Il Ministro ha facolta' di sospendere, con propria determinazione, la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, nei cui riguardi sono intervenuti fatti di notevole gravita'. 2. La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata. 3. All'ufficiale e' data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata.
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