Decreto legislativo 66/2010
Art. 1073 — Sospensione obbligatoria della promozione dell'ufficiale
Art. 1073. Sospensione obbligatoria della promozione dell'ufficiale 1. E' sospesa la promozione dell'ufficiale, iscritto nel quadro di avanzamento, nel caso previsto dall'articolo 1051, comma 2. 2. La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata. 3. All'ufficiale e' data comunicazione della sospensione della promozione.
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