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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1075 — Morte o permanente inidoneita' fisica dell'ufficiale

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Art. 1075. Morte o permanente inidoneita' fisica dell'ufficiale 1. La morte dell'ufficiale o la permanente inidoneita' fisica derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio, non impedisce la promozione, quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguirla con anzianita' anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneita'.

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