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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1045 — Commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri

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Art. 1045. Commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri 1. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri e' composta: a) dal Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, presidente; b) da un generale di divisione o di brigata dell'Arma dei carabinieri; c) da cinque colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri; d) da un colonnello del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, se la valutazione riguarda ufficiali di detto ruolo; e) da un colonnello del comparto di appartenenza dell'ufficiale da valutare, se la valutazione riguarda gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico. 2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado e, a parita' di grado, il piu' anziano.

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