Decreto legislativo 66/2010
Art. 1044 — Commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica militare
Art. 1044. Commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica militare 1. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica militare e' composta: a) da un generale di squadra aerea, che la presiede; b) da quattro ufficiali generali o colonnelli del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica; c) da un Ufficiale di grado non inferiore a colonnello del ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico, o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico, se la valutazione riguarda ufficiali della rispettiva Arma o Corpo. 2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado e, a parita' di grado, il piu' anziano.
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