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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1046 — Altri membri delle Commissioni ordinarie di avanzamento

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Art. 1046. Altri membri delle Commissioni ordinarie di avanzamento 1. Alle Commissioni ordinarie partecipa il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, esprimendo parere sull'idoneita' all'avanzamento. 2. In caso di assenza o di impedimento puo' essere rappresentato da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, destinato alla Direzione generale, possibilmente appartenente alla medesima Forza armata dell'ufficiale da valutare.

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