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Decreto legislativo 231/2007

Art. 27 — Esclusioni

ELI /it/decreto-legislativo/2007/11/21/231/art/27parte di Decreto legislativo 231/2007
Art. 27. Esclusioni 1. Quando la Commissione europea adotta, con riferimento ad un Paese terzo una decisione a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, della direttiva, gli enti e le persone soggetti al presente decreto non possono applicare obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela agli enti creditizi e finanziari o societa' quotate del Paese terzo in questione o ad altri soggetti in base a situazioni che rispettano i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della direttiva. Note all'art. 27: Per la direttiva 2005/60/CE si vedano le note alle premesse.

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