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Decreto legislativo 231/2007

Art. 26 — Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifica della clientela

ELI /it/decreto-legislativo/2007/11/21/231/art/26parte di Decreto legislativo 231/2007
Art. 26. Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifica della clientela 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, puo' autorizzare l'applicazione, in tutto o in parte, degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela a soggetti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo, in base ai criteri di cui all'Allegato tecnico.

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