Decreto legislativo 152/2006
Art. 45 — coordinamento ed integrazione dei procedimenti amministrativi
Art. 45. (coordinamento ed integrazione dei procedimenti amministrativi) 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalita' per l'armonizzazione, il coordinamento e, se possibile, l'integrazione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale con le procedure ordinarie di assenso alla realizzazione delle opere. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano integrano e specificano, in relazione alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, quanto disposto dagli articoli 33 e 34.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 152/2006 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.