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Decreto legislativo 152/2006

Art. 44 — termini del procedimento

ELI /it/decreto-legislativo/2006/04/03/152/art/44parte di Decreto legislativo 152/2006
Art. 44. (termini del procedimento) 1. Ferme restando le ipotesi di sospensione e di interruzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, in casi di particolare rilevanza, la prorogabilita' dei termini per la conclusione della procedura sino ad un massimo di sessanta giorni.

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