Decreto legislativo 152/2006
Art. 46 — procedure semplificate ed esoneri
Art. 46. (procedure semplificate ed esoneri) 1. Per i progetti di dimensioni ridotte o di durata limitata realizzati da artigiani o piccole imprese, nonche' per le richieste di verifica di cui all'articolo 32, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono modalita' semplificate. 2. Per i progetti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'Allegato IV alla parte seconda del presente decreto, criteri o condizioni di esclusione dalla procedura.
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