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Decreto legislativo 257/2003

Art. 16 — Piani di attivita'

ELI /it/decreto-legislativo/2003/09/03/257/art/16parte di Decreto legislativo 257/2003
Art. 16. Piani di attivita' 1. L'ENEA opera sulla base di un proprio piano triennale di attivita', formulato e rivisto annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonche' le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 204 del 1998 e con gli indirizzi del Ministro delle attivita' produttive. Il piano comprende la programmazione pluriennale del fabbisogno del personale. 2. Oltre al piano triennale e' previsto un piano annuale di dettaglio, che pianifica le attivita' da svolgersi nel corso dell'anno, contenente specifici obiettivi, attivita', risorse da impiegare, sia interne che esterne, tempi di realizzazione, risultati attesi e indicatori di valutazione. 3. Le proposte di piano triennale e di piano annuale dell'ente sono deliberate dal consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro delle attivita' produttive ai sensi del citato decreto legislativo n. 204 del 1998, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previo parere del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza. Nota all'art. 16: - Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' il seguente: «2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, e' predisposto, approvato e annualmente aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realta' di ricerca regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalita' di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le specificita' dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie ed attivita' istituzionali, le universita' e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato.».

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