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Decreto legislativo 257/2003

Art. 15 — Incompatibilita' ed indennita'

ELI /it/decreto-legislativo/2003/09/03/257/art/15parte di Decreto legislativo 257/2003
Art. 15. Incompatibilita' ed indennita' 1. Le incompatibilita' con le cariche di presidente, componente del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori, di direttore generale, di direttore di dipartimento e delle strutture di cui all'articolo 14, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente. 2. Il presidente dell'ENEA, i componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori, per la durata del loro mandato, non possono essere direttori di dipartimento o di divisione o dei programmi di ricerca dell'ente, ne' possono far parte di commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell'ENEA. 3. Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, il direttore generale e i direttori di dipartimento non possono essere amministratori o dipendenti di societa' operanti nei settori di intervento dell'ENEA, ad esclusione di quelle partecipate dallo stesso ente, ne' possono avere altri interessi diretti e indiretti nell'attivita' svolta da tali societa'. 4. Le indennita' di carica del presidente e del vice presidente dell'ENEA, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori sono determinate con decreto del Ministro delle attivita' produttive, secondo criteri e parametri definiti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in modo, comunque, che sia assicurata l'invarianza complessiva della spesa rispetto all'esercizio finanziario precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 5. I compensi dei componenti del consiglio scientifico e del comitato di valutazione sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ENEA, in modo, comunque, che sia assicurata l'invarianza complessiva della spesa rispetto all'esercizio finanziario precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

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