Decreto legislativo 257/2003
Art. 14 — Direzioni centrali
Art. 14. Direzioni centrali 1. Le direzioni centrali sono unita' organizzative espletanti attivita' di interesse generale, comuni a piu' organi o dipartimenti. 2. Le direzioni centrali, secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione e funzionamento, in particolare: a) assicurano l'elaborazione dei bilanci; b) curano l'amministrazione del personale; c) gestiscono i processi di pianificazione e controllo di gestione; d) gestiscono il sistema informativo gestionale e la rete di comunicazione dell'ente; e) gestiscono la comunicazione esterna; f) curano i servizi generali e gli acquisti di funzionamento dell'ente, non inerenti le attivita' correnti della rete scientifica; g) gestiscono gli affari societari; h) forniscono assistenza e supporto legale; i) supportano la rete scientifica nella vendita di beni e servizi a terzi; l) gestiscono il patrimonio immobiliare.
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- L. 99/07 — Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' iautoritativoha disposto (con l'art. 37, comma 3) la modifica dell'art. 14.
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