Decreto legislativo 257/2003
Art. 13 — Dipartimenti
Art. 13. Dipartimenti 1. I dipartimenti sono le strutture organizzative di primo livello, responsabili dell'esercizio organico ed integrato delle funzioni dell'ENEA. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali e strumentali, con riferimento a grandi aree di materie omogenee, individuate in relazione alle finalita' dell'ente ed ai settori di intervento, garantendo l'integrazione delle competenze e la multidisciplinarieta' dei compiti. Ai dipartimenti sono altresi' attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento delle unita' di secondo livello e compiti di organizzazione, allocazione e gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite, nel rispetto del piano triennale e del piano annuale, per il perseguimento degli obiettivi ivi stabiliti. 2. Con riferimento alle specifiche aree di competenza, ciascun dipartimento, secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione e funzionamento, in particolare: a) elabora le proposte di piano triennale ed annuale per le attivita' di competenza; b) gestisce gli investimenti in grandi infrastrutture, su mandato del consiglio di amministrazione; c) coordina e controlla l'attivita' delle strutture di secondo livello; d) alloca le risorse presso le strutture di secondo livello in relazione al piano triennale ed al piano annuale dell'ente; e) propone al consiglio di amministrazione le politiche di gestione e sviluppo tecnico-professionale dei ricercatori; f) coordina le relazioni esterne, nazionali ed internazionali, sulle tematiche di competenza; g) valorizza la ricerca sul territorio, anche predisponendo e proponendo accordi di programma e attivita' di agenzia, interagendo con tutti i soggetti pubblici e privati; h) fornisce al consiglio di amministrazione relazioni e proposte sulla costituzione di nuove societa', sull'acquisizione di partecipazioni e sull'avvio di attivita' di societa', consorzi e distretti industriali sulle tematiche di competenza; i) coordina, su specifico incarico del consiglio di amministrazione, ove necessario, progetti e programmi comuni a piu' dipartimenti; l) promuove la valorizzazione dei risultati della ricerca nei settori di competenza.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- L. 99/07 — Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' iautoritativoha disposto (con l'art. 37, comma 3) la modifica dell'art. 13.
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