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Decreto legislativo 257/2003

Art. 12 — Direttore generale

ELI /it/decreto-legislativo/2003/09/03/257/art/12parte di Decreto legislativo 257/2003
Art. 12. Direttore generale 1. Il direttore generale, il cui rapporto di lavoro e' regolato con contratto di diritto privato con durata coincidente con la scadenza naturale del mandato del presidente, e' nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, ed e' scelto tra persone di elevata qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale. 2. Il direttore generale puo' essere confermato. 3. Il direttore generale e' responsabile della gestione dell'ENEA e partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. In particolare, il direttore generale: a) esercita i poteri di direzione e gestione, conformemente agli atti approvati dal consiglio di amministrazione ed agli indirizzi espressi dal presidente; b) predispone la proposta di piano triennale e di piano annuale dell'ENEA, sulla base delle proposte dei direttori dei dipartimenti ed in conformita' agli obiettivi, priorita' e programmi definiti dal consiglio di' amministrazione; c) attua le delibere del consiglio di amministrazione; d) predispone i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre al consiglio di amministrazione; e) esercita le ulteriori competenze assegnategli dal regolamento di organizzazione e funzionamento, nonche' quelle necessarie per la gestione dell'ente; f) ha potere generale di proposta al consiglio di amministrazione.

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