Decreto legislativo 257/2003
Art. 11 — Struttura organizzativa
Art. 11. Struttura organizzativa 1. L'ENEA si articola in dipartimenti, in numero non superiore a cinque, e in direzioni centrali, in numero non superiore a tre. 2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento disciplina l'articolazione dei dipartimenti e delle direzioni centrali in strutture di secondo livello, in modo, comunque, che sia assicurata l'invarianza complessiva della spesa rispetto all'esercizio finanziario precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. Al vertice della struttura organizzativa e' posto il direttore generale. 4. Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA puo' prevedere l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di ulteriori unita' organizzative, costituenti articolazioni settoriali ovvero locali di quelle di primo livello, necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.
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- L. 99/07 — Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' iautoritativoha disposto (con l'art. 37, comma 3) la modifica dell'art. 11.
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