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Decreto legislativo 257/2003

Art. 17 — Strumenti

ELI /it/decreto-legislativo/2003/09/03/257/art/17parte di Decreto legislativo 257/2003
Art. 17. Strumenti 1. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attivita' di cui agli articoli 2 e 3 l'ENEA puo' anche: a) stipulare convenzioni, accordi, accordi di programma e contratti con soggetti pubblici o privati interessati; b) costituire o partecipare a consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; c) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, anche in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi; d) commissionare attivita' di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, anche mettendo a disposizione le proprie strutture operative; e) coordinare attivita' di soggetti terzi nei propri settori di competenza; f) avvalersi di ogni altro strumento necessario al conseguimento delle finalita' istituzionali dell'ente. 2. L'ENEA riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attivita' e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale e del piano annuale dell'ente. 3. Il regolamento di cui all'articolo 20 disciplina il ricorso agli strumenti di cui al comma 1 e stabilisce le modalita' di funzionamento, di organizzazione e di controllo degli stessi.

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