Decreto legislativo 93/2003
Art. 3 — Informazione delle autorita' di vigilanza
Art. 3. Informazione delle autorita' di vigilanza 1. All'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: "1-quater. L'ISVAP informa immediatamente le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria e degli effetti che da tale provvedimento potrebbero derivare.". Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e' riportato nelle note all'art. 4.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l' art. 354, comma 1) l'abrogazione del dell'intero provvedimento.
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