Decreto legislativo 93/2003
Art. 4 — Pubblicazione
Art. 4. Pubblicazione 1. All'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti: "13-bis. Il provvedimento di amministrazione straordinaria adottato deve essere pubblicato, su iniziativa dell'ISVAP, mediante estratto nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea. 13-ter. L'ISVAP, qualora sia informato da un altro Stato membro dell'adozione di un provvedimento di risanamento nei confronti di un'impresa che ha una succursale sul territorio della Repubblica, puo' provvedere alla pubblicazione della predetta decisione con le modalita' che ritiene piu' opportune. Nelle predette pubblicazioni devono essere specificati l'autorita' che ha emesso il provvedimento, l'autorita' cui e' possibile proporre ricorso nel caso che il provvedimento sia soggetto ad impugnazione, la normativa applicabile e il nominativo dell'eventuale amministratore straordinario nominato.". Nota all'art. 4: - Per la legge 12 agosto 1982, n. 576, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 7, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: "Art. 7 (Amministrazione straordinaria). - 1. Nei casi di gravi irregolarita' nell'amministrazione, di gravi violazioni delle norme legali, regolamentari o statutarie, oppure di grave e persistente inosservanza delle disposizioni impartite dalle autorita' preposte alla vigilanza, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche tenuto conto della situazione patrimoniale dell'impresa, su proposta dell'ISVAP, con proprio decreto e sentita la commissione consultiva di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, puo' disporre lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari degli enti e delle imprese di cui all'art. 4, primo comma. 1-bis. Il provvedimento di amministrazione straordinaria si applica anche a tutte le succursali presenti negli altri Stati membri. 1-ter. I provvedimenti di risanamento adottati in altri Stati membri producono, senza necessita' di ulteriori adempimenti, i loro effetti sulle succursali delle imprese operanti nel territorio della Repubblica anche nei confronti dei terzi. 1-quater. L'ISVAP informa immediatamente le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione di un provvedimento di amministrazione straodinaria e degli effetti che da tale provvedimento potrebbero derivare. 2. Lo scioglimento deve, in ogni caso, essere preceduto dalla contestazione da parte del Ministro, ove non vi abbia gia' provveduto l'ISVAP, degli addebiti ai legali rappresentanti dell'ente o dell'impresa e puo' essere disposto solo decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti. 3. L'ISVAP nomina uno o piu' commissari straordinari per l'amministrazione dell'ente o dell'impresa e un comitato di sorveglianza composto da un presidente e da due a quattro membri. 4. Col provvedimento di nomina, o successivamente, viene determinato il compenso per i commissari, i membri del comitato di sorveglianza ed il suo presidente. Il compenso e' a carico dell'ente o dell'impresa. 5. Gli organi amministrativi disciolti devono redigere l'inventario ed il rendiconto dalla data di chiusura dell'esercizio ui si riferisce l'ultimo bilancio approvato; l'inventario e il rendiconto, corredati da una relazione del collegio sindacale disciolto e certificati dell'ISVAP, devono essere presentati al commissario entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1. 6. Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le sue funzioni il disciolto collegio sindacale; delibera a maggioranza e in caso di parita' di voti prevale quello del presidente. 7. Sono attribuiti al commissario straordinario tutti i poteri dei disciolti organi amministrativi. Quando i commissari siano piu' d'uno, deliberano a maggioranza; se sono due, deliberano all'unanimita'; la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio dell'ente o dell'impresa spetta a due di essi, con firma congiunta. 8. Durante la gestione straordinaria sono sospese le funzioni proprie dell'assemblea dei soci. 9. Il commissario, ove lo ritenga necessario e previa autorizzazione dell'ISVAP, puo' convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci. 10. Il commissario: a) propone, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP, l'azione di responsabilita' contro i membri dell'organo amministrativo e sindacale dell'ente o dell'impresa; b) riferisce trimestralmente all'ISVAP sull'andamento della gestione, sulla situazione e sulle esigenze dell'ente o dell'impresa e comunica immediatamente all'ISVAP il verificarsi delle condizioni che impediscono l'utile prosecuzione della gestione; ogni relazione del commissario deve essere accompagnata da motivato parere del comitato di sorveglianza; c) trasmette immediatamente all'ISVAP, unitamente ad una propria dettagliata valutazione ed al parere del comitato di sorveglianza, ogni proposta ricevuta in ordine al risanamento o al riassetto aziendale; d) promuove, non appena si siano verificati i presupposti e previa autorizzazione dell'ISVAP, la ricostituzione degli organi amministrativi e sindacali ordinari. 11. La gestione straordinaria ha la durata massima di un anno; su motivata richiesta del commissario e con il parere del comitato di sorveglianza, possono essere concesse proroghe dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di una relazione motivata dell'ISVAP e sentita la commissione consultiva di cui all'art. 76 e seguenti del citato testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1959, per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi. 12. La chiusura dell'esercizio in corso alla data di inizio della gestione straordinaria e' protratta, a tutti gli effetti di legge, fino al termine della gestione stessa. 13. I decreti ministeriali di inizio e di cessazione della gestione straordinaria devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto di cessazione e' adottato sulla base di motivate proposte dell'ISVAP e previa verifica della ricostituzione degli organi societari. 13-bis. Il provvedimento di amministrazione straordinaria adottato deve essere pubblicato, su iniziativa dell'ISVAP, mediante estratto nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. 13-ter. L'ISVAP, qualora sia informato da un altro Stato membro dell'adozione di un provvedimento di risanamento nei confronti di un'impresa che ha una succursale sul territorio della Repubblica, puo' provvedere alla pubblicazione della predetta decisione con le modalita' che ritiene piu' opportune. Nelle predette pubblicazioni devono essere specificati l'autorita' che ha emesso il provvedimento, l'autorita' cui e' possibile proporre ricorso nel caso che il provvedimento sia soggetto ad impugnazione, la normativa applicabile e il nominativo dell'eventuale amministratore straordinario nominato. 14. Al termine della gestione straordinaria: a) il commissario redige il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite e il presenta, unitamente alla relazione del comitato di sorveglianza, entro sei mesi all'ISVAP per l'approvazione; b) il commissario ed il comitato di sorveglianza redigono separati rapporti sull'attivita' svolta e li rimettono all'ISVAP; c) il commissario redige l'inventario ed il rendiconto dalla data di inizio della gestione; l'inventario e il rendiconto, corredati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere presentati agli organi amministrativi ordinari entro tre mesi dalla chiusura della gestione. 15. Le contestazioni sul rendiconto del commissario debbono, a pena di decadenza, essere comunicate all'ISVAP entro sessanta giorni dalla sua presentazione. L'azione di responsabilita' contro il commissario deve essere promossa entro il termine di prescrizione di due anni dalla data della pubblicazione del decreto di cessazione della gestione straordinaria. 16. Le azioni di responsabilita' promosse dal commissario debbono essere proseguite dagli organi amministrativi ordinari, i quali sono tenuti a presentare all'ISVAP, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sullo stato dei relativi procedimenti.".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l' art. 354, comma 1) l'abrogazione del dell'intero provvedimento.
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