Decreto legislativo 93/2003
Art. 2 — Adozione dei provvedimenti di amministrazione straordinaria
Art. 2. Adozione dei provvedimenti di amministrazione straordinaria 1. All'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Il provvedimento di amministrazione straordinaria si applica anche a tutte le succursali presenti negli altri Stati membri. 1-ter. I provvedimenti di risanamento adottati in altri Stati membri producono, senza necessita' di ulteriori adempimenti, i loro effetti sulle succursali delle imprese operanti nel territorio della Repubblica anche nei confronti dei terzi.". Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e' riportato nelle note all'art. 4.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l' art. 354, comma 1) l'abrogazione del dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 93/2003 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.