Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 93/2003Art. 16
Decreto legislativo 93/2003

Art. 16 — Compensazione

ELI /it/decreto-legislativo/2003/04/09/93/art/16parte di Decreto legislativo 93/2003
Art. 16. Compensazione 1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 67-quater e' inserito il seguente: "Art. 67-quinquies (Compensazione). - 1. Un provvedimento di risanamento o l'apertura della procedura di liquidazione non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito dell'impresa di assicurazione secondo quanto previsto dall'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 2. La disposizione di cui al comma 1 non pregiudica l'applicabilita' delle disposizioni relative all'annullamento, alla nullita' o all'inopponibilita' previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine.". 1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 78-quater e' inserito il seguente: "Art. 78-quinquies (Compensazione). - 1. Un provvedimento di risanamento o l'apertura della procedura di liquidazione non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito dell'impresa di assicurazione secondo quanto previsto dall'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 2. La disposizione di cui al comma 1 non pregiudica l'applicabilita' delle disposizioni relative all'annullamento, alla nullita' o all'inopponibilita' previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine.". Nota all'art. 16: - Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, reca: "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa".

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 93/2003 · fonte Normattiva ↗

← Art. 15 Art. 17 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.