Decreto legislativo 93/2003
Art. 17 — Mercati regolamentati
Art. 17. Mercati regolamentati 1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 68 e' inserito il seguente: "Art. 68-bis (Mercati regolamentati). - 1. Gli effetti di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione sui diritti e sulle obbligazioni dei partecipanti a un mercato regolamentato sono disciplinati esclusivamente dalla legge applicabile a tale mercato. 2. Resta ferma la possibilita' di esperire le azioni di nullita', di annullamento o di inopponibilita' dei pagamenti o delle transazioni in virtu' della legge applicabile al mercato di cui al comma 1.". 2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 79 e' inserito il seguente: "Art. 79-bis (Mercati regolamentati). - 1. Gli effetti di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione sui diritti e sulle obbligazioni dei partecipanti a un mercato regolamentato sono disciplinati esclusivamente dalla legge applicabile a tale mercato. 2. Resta ferma la possibilita' di esperire le azioni di nullita', di annullamento o di inopponibilita' dei pagamenti o delle transazioni in virtu' della legge applicabile al mercato di cui al comma 1.".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l' art. 354, comma 1) l'abrogazione del dell'intero provvedimento.
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