Decreto legislativo 93/2003
Art. 15 — Riserva di proprieta'
Art. 15. Riserva di proprieta' 1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 67-ter e' inserito il seguente: "Art. 67-quater (Riserva di proprieta). - 1. Un provvedimento di amministrazione straordinaria o un analogo provvedimento di risanamento, nonche' l'apertura della procedura di liquidazione adottati da un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha stipulato una promessa d'acquisto di un bene non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprieta', allorche' il bene si trovi al momento dell'adozione dei predetti provvedimenti nel territorio della Repubblica. 2. L'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura della procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha stipulato una promessa di vendita di un bene, la cui consegna si sia verificata prima dell'adozione dei provvedimenti stessi, non costituisce causa di scioglimento del contratto di vendita e non impedisce che l'acquirente ne acquisti la proprieta' dietro pagamento o adempimento delle obbligazioni pattuite qualora tale bene si trovi in tale momento nel territorio della Repubblica. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano l'applicabilita' delle disposizioni relative alla nullita', all'annullamento o all'inopponibilita' previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine.". 2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 78-ter e' inserito il seguente: "Art. 78-quater (Riserva di proprieta). - 1. Un provvedimento di amministrazione straordinaria o un analogo provvedimento di risanamento, nonche' l'apertura della procedura di liquidazione adottati da un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha stipulato una promessa d'acquisto di un bene non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprieta', allorche' il bene si trovi al momento dell'adozione dei predetti provvedimenti nel territorio della Repubblica. 2. L'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura della procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha stipulato una promessa di vendita di un bene, la cui consegna si sia verificata prima dell'adozione dei provvedimenti stessi, non costituisce causa di scioglimento del contratto di vendita e non impedisce che l'acquirente ne acquisti la proprieta' dietro pagamento o adempimento delle obbligazioni pattuite qualora tale bene si trovi in tale momento nel territorio della Repubblica. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano l'applicabilita' delle disposizioni relative alla nullita', all'annullamento o all'inopponibilita' previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine.".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l' art. 354, comma 1) l'abrogazione del dell'intero provvedimento.
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