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Decreto legislativo 467/2001

Art. 22 — Informazione al pubblico sull'identificazione della linea chiamante e collegata

ELI /it/decreto-legislativo/2001/12/28/467/art/22parte di Decreto legislativo 467/2001
Art. 22. Informazione al pubblico sull'identificazione della linea chiamante e collegata 1. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le parole "di tale servizio" sono sostituite dalle seguenti: "di tale servizio e delle possibilita' previste ai commi 1, 2, 3 e 4". Nota all'art. 22: - Il testo vigente dell'art. 6 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante "Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attivita' giorna-listica", come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 6 (Identificazione della linea). - 1. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, l'utente chiamante deve avere la possibilita' di eliminare, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione della identificazione della linea chiamante chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve avere la stessa possibilita' linea per linea. 2. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, l'abbonato chiamato deve avere la possibilita', gratuitamente e mediante una funzione semplice, di impedire la presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti. 3. Se e' disponibile la presentazione della linea chiamante e tale identificazione e' presentata prima che la comunicazione e' stabilita, l'abbonato chiamato deve avere la possibilita', gratuitamente e mediante una funzione semplice, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e' stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante. 4. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione della linea collegata, l'abbonato chiamato deve avere la possibilita' di eliminare, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante. 5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle chiamate dirette verso altri Paesi; quelle di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate in arrivo da altri Paesi. 6. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore di una rete di telecomunicazioni pubblica o di un servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve informare gli abbonati e gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle possibilita' previste ai commi 1,2,3 e 4.".

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